Bonus casa: aggiornamenti I trimestre 2022

Perché è stato necessario apportare aggiornamenti alle norme relative ai Bonus CasaCostruzione adibita specialmente ad abitazione, suddivisa in stanze o in appartamenti ed eventualmente in piani. 2022? Perché molti sono stati i comportamenti fraudolenti. Vediamo dunque quali sono le modifiche alle norme già contenute nel testo approvato della Legge di Bilancio 2022.
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Già dalla fine dello scorso 2021, però, era parso evidente che il meccanismo degli elevatissimi incentivi disponibili aveva scatenato gli illeciti "appetiti" di alcuni soggetti.
Di fronte alla scoperta di ingenti frodi, il Governo ha messo in atto, sin dallo scorso novembre, alcune misure per porre un freno a questi comportamenti truffaldini. I tentativi sono proseguiti anche nel corso di questo primo trimestre 2022 e le misure adottate per contrastarli rappresentano, dunque, le principali novità relative ai bonus casa.Costruzione adibita specialmente ad abitazione, suddivisa in stanze o in appartamenti ed eventualmente in piani.
Limite alla cessione del credito
In base alla norma, era possibile effettuare la cessione del credito una sola volta. In caso di sconto in fattura, il soggetto che attuava lo sconto, poteva poi a sua volta effettuare una cessione.
A seguito delle numerose proteste degli addetti al settore che hanno giustamente paventato un blocco di tutte le attività, il Consigli dei Ministri ha apportato a febbraio un correttivo con il Decreto legislativo 13/2022, portando a 3 il numero delle cessioni possibili, che comunque non sono più illimitate.
In aggiunta, mentre la prima cessione può essere effettuata nei confronti di qualunque soggetto, quelle successive possono essere effettuate solo verso banche e assicurazioni.
Inoltre, ogni credito sarà contraddistinto da un "bollino", ovvero un codice identificativo univoco, che ne consentirà il tracciamento.
Sanzioni più severe per i tecnici
Come anticipato, i decreti hanno previsto anche sanzioni più severe per i tecnici coinvolti, che diventano veri e propri "capri espiatori", visto che la medesima severità non è prevista per imprese e committenti.
Il professionista che dichiara il falso o omette informazioni considerate essenziali è infatti passibile di sanzioni pecuniarie da 50.000 a 100.000 euro, ma anche della reclusione da 2 a 5 anni.
Cambiano inoltre le regole per stipulare la polizza obbligatoria per gli asseveratori. Mentre in precedenza il massimale doveva essere adeguato al numero delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, ora è richiesto che il massimale sia pari all'importo dell'intervento oggetto delle asseverazioni.
Visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese
Questi due adempimenti, svolti rispettivamente da un commercialista e da un tecnico abilitato, erano stati previsti inizialmente solo per il Superbonus e solo nel caso in cui si optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Ora invece sono richiesti per tutti gli interventi di Superbonus, a meno che la dichiarazione dei redditi sia quella precompilata o sia effettuata da sostituito d'imposta.
Per il bonus facciate sono richiesti per tutti gli interventi, mentre per gli altri bonus sono richiesti per tutti gli interventi tranne queste eccezioni:
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interventi di edilizia libera
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interventi di importo inferiore a 10.000 euro.
Nuovo Decreto Prezzi
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 marzo scorso, il nuovo Decreto Prezzi entrerà in vigore dal 15 aprile.
L'Allegato A andrà a sostituire il vecchio allegato 1 del Decreto ministeriale 6 agosto 2020 e i prezzi in esso tabellati dovranno essere presi a riferimento per tutti gli interventi di efficientamento energetico di tutti i bonus.
I prezzi non contenuti in questa tabella continueranno a essere desunti dai prezzari ufficiali da utilizzare per attestare la congruità delle spese.
Slitta la scadenza per comunicare le opzioni
In questo esubero normativo, la buona notizia è che slitta ancora una volta il termine ultimo per presentare la comunicazione relativa alla scelta delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
Il termine, fissato al 16 marzo di ogni anno, era già stato spostato al 7 aprile, ma è stato ulteriormente differito al 29 aprile.
Si tratta senz'altro di un atto dovuto, visto il susseguirsi delle modifiche normative e l'alternarsi degli adempimenti necessari.
